IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  La  lett.  c)  del  secondo  comma  dell'art.  28  della legge
regionale 18 agosto 1992, n. 39 e' cosi sostituita:
    " c) un piano di successione per il trasferimento dei  beni,  dei
rapporti  attivi  e  passivi  pendenti, del personale della comunita'
montana, ad eccezione di  quello  inquadrato  ai  sensi  della  legge
regionale  11  settembre  1989,  n.  62, nonche' dell'esercizio delle
funzioni gia' delegata
dalle regioni alla comunita' montana: i trasferimenti sono disposti a
favore degli enti locali individuati ai sensi delle  leggi  regionali
di  delega  delle  funzioni  amministrative:  possono  essere inoltre
disposti a favore del consorzio volontario o  dell'unione  di  comuni
che  fossero  istituiti,  entro  il  termine  di  otto mesi di cui al
successivo terzo  comma,  tra  i  comuni  gia'  facenti  parte  della
comunita' montana".
   2. Le parole "di tre mesi" di cui al terzo comma del medesimo art.
28 sono sostituite dalle parole "di otto mesi".
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il  giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 7 marzo 1994
 
                                CHITI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 15
febbraio 1994 ed e' stata vistata dal commissario del  Governo  il  3
marzo 1994.